Con la Legge di Stabilità 2017 si è introdotta la possibilità sia per le persone fisiche che per le società, di detrarre dai redditi una quota parte delle spese sostenute per gli interventi antisismici sugli edifici esistenti destinati ad abitazioni od ad attività produttive situati nelle zone sismiche 1,2,3.
La percentuale di detrazione parte da un minimo del 50% sia per gli interventi di semplice riparazione del danno che per quelli localizzati solo su alcuni elementi per cui non sufficienti a conseguire un sensibile miglioramento sismico dell’edificio, ad un massimo dell’85% nel caso in cui si ottenga una riduzione del rischio sismico di 2 classi in accordo alla classificazione sismica degli edifici definita dalle apposite Linee Guida emanate dal Ministero delle infrastrutture.
• Detrazioni di imposta: sia per persone fisiche (IRPEF) che giuridiche (IRES);
• Immobili agevolati: abitazioni + seconde case + attività produttive;
• Spese detraibili: Interventi strutturali antisismici ed opere connesse, indagini, progetti, spese tecniche;
• Importo max. detrazione: 96.000 € ad unità immobiliare da suddividere in 5 annualità;
• Detrazioni premianti : 50% – 70% -80% rispettivamente per il miglioramento di: 0,+1,+2 classi (50%, 75% , 85% nel caso dei condomini).
• Cessione del credito di imposta sismabonus all’impresa affidataria.
Le Linee Guida Sismabonus di classificazione del rischio sismico consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.
La classe di Rischio di un edificio in un dato sito è la minore risultante dalle due classificazioni IS-V e PAM.
La Classe IS-V rappresenta l’Indice di Sicurezza rispetto all’azione sismica che determina lo Stato limite di Salvaguardia della Vita;
La Classe PAM rappresenta la Perdita Annua Media attesa espressa in percentuale annua del costo di riparazione dei danni causati dal sisma di entità prevista dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni.
Il METODO CONVENZIONALE, prevede l’applicazione dei classici metodi di analisi dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni consentendo la valutazione della Classe di Rischio sia nello stato di fatto che nel post-intervento;
Il METODO SEMPLIFICATO prescinde dalla classificazione allo stato di fatto e limita l’attestazione del miglioramento ad una sola classe di rischio.
Il progettista dovrà asseverare, seguendo le metodologie indicate nell’Allegato A e con il modello predisposto nell’Allegato B la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione del progetto. L’asseverazione ed il progetto di miglioramento sismico dovranno essere presentati unitamente alla SCIA. “ la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali” (Ag.Entrate Risp. 64/2019)” Ultimati i lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato.
Le Norme Tecniche per le costruzioni – NTC 2018, individuano tre distinte categorie di intervento:
Interventi di riparazione – interventi locali: sono limitati ad uno o più elementi strutturali per migliorane la resistenza e/o la duttilità; il progetto e la valutazione della sicurezza riguarderà esclusivamente gli elementi interessati evidenziandone le carenze e dimostrerà di non modificare il comportamento della struttura nel suo insieme né di ridurre i livelli di sicurezza preesistenti. Tali interventi non sono soggetti a collaudo statico.
Interventi di miglioramento: sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale di un livello pari almeno al 10% dell’azione sismica a cui è assogettata la struttura; il progetto, la valutazione della sicurezza e la relazione di calcolo interesseranno la struttura nel suo insieme comprendendo sia gli elementi in elevazione che le fondazioni.
.B. Osservando la tabella della Classificazione del rischio sismico IS-V, si nota che un miglioramento del 10% non sempre è sufficiente per conseguire l’incremento di una classe ai fini del SISMABONUS.
Interventi di adeguamento: sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale al fine di raggiungere livelli di sicurezza compatibili con quella di una struttura di nuova realizzazione. L’intervento di adeguamento è obbligatorio nei seguenti casi: sopraelevazione, ampliamento, cambi di destinazione d’uso che comportino incremento dei carichi verticali gravanti in fondazione superiore al 10% di quelli originariamente previsti, o per cambio di classe d’uso da IIa a IIIa (solo per edifici scolastici) o da IIIa a IVa.
Gli interventi di ristrutturazione, qualora necessari al completamento dell’opera e se realizzati contestualmente ai lavori di miglioramento sismico sono cumulabili con il SISMABONUS nel limite del spesa ammissibile dei 96.000 € ad unità immobiliare; vige il principio a suo tempo espresso dall’Agenzia delle Entrate per altri bonus edilizi (circolare n. 57/E/1998) per cui l’intervento di natura superiore ha carattere assorbente rispetto a quelli di natura inferiore.
Hanno invece un autonomo limite di spesa in quanto fruiscono di bonus autonomi, gli interventi di riqualificazione energetica quali: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre), l’installazione di pannelli solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori;
Il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva dovrà essere asseverata dal tecnico abilitato con lo specifico attestato di prestazione energetica- APE , e trasmesso ad ENEA tramite apposita piattaforma WEB.
Per i condomini l’importo massimo complessivo è di 40.000 € ad unità immobiliare con la detrazione di imposta del 70% -75% a seconda della prestazione energetica raggiunta, da ripartire in 10 quote annuali. Il credito è cedibile all’impresa appaltatrice, ai fornitori od alle ESCO.
Dal 2018 è possibile cumulare Ecobonus e Sismabonus (c.d. ECO SISMA BONUS) per attuare interventi integrati di efficientamento energetico e miglioramento sismico; sono previste detrazioni d’imposta premianti (80% – 85%) in funzione del miglioramento di uno o due classi di rischio e la detrazione massima viene calcolata sulla base di 136.000 € ad unità immobiliare. Detraibilità del credito in 10 anni e cessione con le medesime modalità dell’Ecobonus.
N.B.: La differenza dell’Ecobonus, possono accedere a questa agevolazione anche gli IACP e le società immobiliari per interventi su immobili concessi in locazione (Ag. Entrate Risoluzione 22/E 2018).
Agenzia delle Entrate SISMABONUS ECOBONUS SCONTO IN FATTURA
GUIDA 2019 SISMABONUS Agenzia delle Entrate
GUIDA 2019 ECOBONUS Agenzia delle Entrate
D.M. 58/2017 LINEE GUIDA SISMABONUS PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE COSTRUZIONI
DM 65/ 2017: ALLEGATO A
DM 65/ 2017: ALLEGATO B
AGENZIA DELLE ENTRATE: GUIDA RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2018
GUIDA OPERATIVA SISMABONUS- ECOBONUS
ORDINANZA 60/2018
AG. ENTRATE RISOLUZIONE 22/E 2018)
Possono usufruire delle detrazioni non solo i proprietari ma anche il titolare di un diritto reale di godimento, il comodatario, il locatario o utilizzatore in leasing, il familiare convivente ed il futuro acquirente dell’immobile per le quote di detrazione residue.
N.B.: Per immobili destinati ad attività produttive si intendono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Per le spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021 per gli interventi antisismici spetta una detrazione di imposta “premiante“ calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare che, a seconda della riduzione della classe di rischio che va da un minimo del 50% per gli interventi di rafforzamento locale ( = nessun incremento di classe) , al 70% per l’aumento di 1 classe ed ’80 % in caso di miglioramento di classi; Le percentuali sono maggiorate al 75% ed 85% per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.
La detrazione va ripartita in cinque quote annuali di pari importo, può essere utilizzata direttamente dal soggetto IRES od IRPEF oppure, può essere ceduta ceduta all’impresa affidataria dei lavori od ai fornitori, se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.
Il costo imputabile ad un condomino e la corrispondente detrazione fiscale viene determinata dall’ amministratore ripartendo il costo totale dei lavori in base alle tabelle millesimali previste nel regolamento condominiale, tuttavia nella delibera per i lavori straordinari i condomini possono decidere di adottare un criterio diverso.
E’ necessario consultare un professionista che, una volta esperite le campagne di indagini sulle strutture e le indagini geotecniche, tramite le analisi previste dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni individuerà la classe di rischio sismico allo stato di fatto.
Il professionista predisporrà quindi il progetto degli interventi di miglioramento sismico e la certificazione della classe di rischio allo stato di fatto e quella conseguibile con i lavori previsti.
L’iter edilizio del Sismabonus si avvierà con la presentazione allo sportello unico della SCIA con il progetto di miglioramento sismico e le certificazioni delle classi di rischio pre/ post intervento secondo i modelli predisposti dal M.I.T nel DM 65/2017 (allegato B).
Il direttore dei lavori e il collaudatore statico all’ultimazione dei lavori dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato.
Oltre a quelli inerenti i lavori è possibile detrarre anche le spese necessarie per le indagini sulle strutture, per le indagini geotecniche, le verifiche per la classificazione sismica, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, le autorizzazioni, nonché gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ed al completamento dei lavori tipiche della manutenzione ordinaria o straordinaria quali ad es. tinteggiature, intonacature, pavimentazioni,etc. Vige infatti il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017).
Nel caso in cui l’iva sia un costo, (ad es. immobile di proprietà di una persona fisica) rientra tra quelli oggetto di detraibilità.
Ecosismabonus – Nel caso di interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica di edifici condominiali posti nelle zone sismiche 1, 2, 3 è prevista una detrazione dell’80% o dell’85% rispettivamente per il miglioramento di una o due classi di rischio, da calcolarsi su un massimo di 136.000 € ad unità immobiliare.
Il recupero fiscale (Eco Sisma Bonus) avverrà in 10 quote annuali di pari importo.
Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:
1. non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl od agli altri enti;
2. non sono esibite le fatture od i i bonifici delle spese effettuate;
3. le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche;
4. sono state violate le norme sulla sicurezza luoghi di lavoro o gli obblighi contributivi;
5. il pagamento non è eseguito tramite «bonifico parlante o non riporti correttamente i dati richiesti;
6. in mancanza di deposito dell’Asseverazione della Classificazione Sismica contestualmente alla SCIA.
Nel caso di interventi antisismici nei condomini è possibile cedere il credito di imposta all’impresa esecutrice che potrà recuperalo in 5 quote annuali di pari importo a partire dal marzo dell’anno successivo alla esecuzione dei lavori, od a sua volta ulteriormente cederlo ma esclusivamente ai soggetti che siano intervenuti nei lavori in qualità di fornitori o subappaltatori oppure siano con questa collegati in Rete o Consorziati.
E’ esclusa la cessione a favore di istituti di credito o soc. finanziarie anche nel caso in cui il cessionario sia incapiente. (Cfr. Circolare 17/E 2018 Agenzia delle Entrate).
Tramite il sito Internet dell’Agde il soggetto avente diritto alla detrazione dovrà comunicare entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’intervento i propri dati, i dati catastali dell’immobile, il tipo di intervento, l’importo complessivo, la detrazione spettante, la data in cui è stata esercitata l’opzione, denominazione e dati ed assenso del fornitore allo sconto.
L’importo dello sconto, pari al contributo, non riduce l’imponibile ai fin IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati; il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA.
Il recupero del credito d’ imposta in 5 quote annuali di pari importo avverrà tramite il normale F24 previa conferma della procedura di opzione; successivamente il fornitore potrà cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari.
In entrambi i casi si tratta di innovazioni agevolate pertanto è sufficiente la maggioranza degli intervenuti + 1/2 dei millesimi di proprietà. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica in presenza di diagnosi energetica redatta da un tecnico abilitato e sufficiente la maggioranza intervenuti + 1/3 dei millesimi di proprietà.